ISTITUTO COMPRENSIVO

L'I.C. ''Jacopo della Quercia'' è costituito da un plesso di Scuola dell'Infanzia, uno di Scuola Primaria, due di Scuola Secondaria di Primo Grado

Cos'è

Un Istituto Comprensivo riunisce in una stessa organizzazione almeno una scuola dell’infanzia, una scuola primaria ed una scuola secondaria di primo grado, vicine fra loro come collocazione nel territorio. Il Dirigente Scolastico gestisce unitariamente i tre ordini di scuola, che fanno capo ad un’unica segreteria.

Ciascun plesso scolastico mantiene la sua sede e la sua specificità nel rapporto allievi-insegnanti.

L’organizzazione in Istituti Comprensivi prevede che le singole istituzioni scolastiche esistenti mantengano la loro identità sul territorio e nello stesso tempo garantisce la partecipazione ad una organizzazione aggregata, più ampia, in grado di assicurare la continuità del progetto di offerta formativa, attualmente di durata triennale (nel seguito P.T.O.F.) per gli alunni da tre a quattordici anni.

L’Istituto Comprensivo favorisce il raggiungimento di obiettivi di miglioramento dei rapporti tra scuola e comunità territoriale, garantendo continuità verticale al percorso educativo degli allievi. Inoltre la collaborazione tra scuola- famiglia verrà consolidata dalla continuità di relazione con un’unica Dirigenza Scolastica.

Anche la continuità orizzontale è un presupposto importante, poiché favorisce lo sviluppo di relazioni e sinergie tra studenti -scuola- territorio di appartenenza, inteso come una comunità, (quartiere, associazioni dei genitori, luoghi di aggregazione culturale, centri sportivi, laboratori artigianali etc ).

Le singole istituzioni scolastiche, appartenenti all’Istituto Comprensivo, hanno la possibilità di riorganizzare le proprie attività e di rinnovare il proprio Piano dell’Offerta Formativa, anche annualmente, attraverso una condivisione partecipata che implica una valorizzazione delle competenze del personale docente.

Gli Istituti Comprensivi trovano il fondamento normativo nell’art. 19, commi 4, del D.L. n.98 del 6 luglio 2011, convertito, con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n.111, che ha previsto l’aggregazione della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado in istituti comprensivi  a decorrere dall’anno scolastico 2011/2012.

In particolare, la Nota Prot.n.8220, 07/10/2011 prevede quanto segue:

”Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Dipartimento per l’istruzione

Direzione Generale per il Personale scolastico

A00DGPER PROT. N. 8220

Roma, 7.10.2011

Ai Direttori generali degli Uffici scolastici regionali

LORO SEDI

Oggetto: costituzione istituti comprensivi

Com’è noto, l’art. 19, commi 4, del D.L. n.98 del 6 luglio 2011, convertito, con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n.111 ha previsto ” Per garantire un processo di continuità didattica nell’ambito dello stesso ciclo di istruzione, a decorrere dall’anno scolastico 2011-2012 la scuola dell’infanzia, la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado sono aggregate in istituti comprensivi, con la conseguente soppressione delle istituzioni scolastiche autonome costituite separatamente da direzioni didattiche e scuole secondarie di I grado; gli istituti compresivi per acquisire l’autonomia devono essere costituiti con almeno 1.000 alunni, ridotti a 500 per le istituzioni site nelle piccole isole, nei comuni montani, nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche”.

La suddetta disposizione, modifica sia l’assetto organizzativo che i parametri previsti dall’art. 2, commi 2 e 3, del D.P.R. 18 giungo 1998, n. 233 con evidenti riflessi sull”attribuzione dell’autonomia agli istituti comprensivi.

L’adempimento conseguente all’attuazione della norma sopracitata, si rivela particolarmente delicato perché va ad incidere sulla sfera delle attribuzioni delle Regioni che hanno competenza esclusiva in materia di dimensionamento delle rete scolastica, come ribadito anche dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 200/2009. Tra l’altro, sulla base delle procedure previste dal DPR n. 233/98 tutt’ora vigente (in assenza dell’intesa prevista dal DPR n.81/20099), ai fini dell’adozione da parte delle Regioni dei piani di dimensionamento della rete scolastica, spetta agli Enti locali formulare le proposte di aggregazione in istituti comprensivi, le scuole dell’infanzia, primarie e secondaria di I grado, con contestuale cessazione delle scuole autonome costituite separatamente da circoli di didattici e scuole di I grado.

Considerato che la norma risponde a finalità di contenimento della spesa e al raggiungimento dell’obiettivo della stabilizzazione della finanza pubblica, le SS.LL., ai fini della definizione dei piani di dimensionamento relativi all’anno scolastico 2012/2013, sono invitate ad assumere immediati contatti (qualora non ancora posti in essere) con i competenti Uffici regionali affinché venga data sollecita applicazione alla richiamata disposizione. Si ricorda che tutti i provvedimenti di razionalizzazione della rete scolastica devono essere emanati entro il 31 dicembre p.v. per consentire al Sistema informativo di apportare le necessarie rettifiche in tempo untile per la corretta definizione degli organici.

Per facilitare l’intervento di dimensionamento, che deve peraltro coinvolgere anche degli istituti comprensivi già in funzione, è stato predisposto l’unito prospetto che, tenendo conto del numero degli alunni attualmente frequentanti le scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di I grado a livello provinciale, degli istituti autonomi attualmente presenti (circoli didattici scuole di I grado e istituti comprensivi), dei comuni sitinelle piccole isole, nelle zone di montagna, nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche, ha individuato il numero ottimale di istituti comprensivi da istituire a livello provinciale e regionale (sia con 500 che con 1000 alunni).

Considerato che non esiste una catalogazione ufficiale dei “comuni montani”, gli stessi sono stati desunti dal documento ufficiale a suo tempo pubblicato nel giugno del 2004 sul sito del MIUR avente ad oggetto “Elenco Ufficiale Comuni di Montagna” (ex legge 1 marzo 1957, n.90 e richiamato dall’art. 125 luglio 1952, n.991).

La tabella riporta:

  1. a) nella prima colonna, il numero degli alunni presi in considerazione ai fini dell’ottimale definizione degli I.C.(gli alunni dei comuni isolani, montani e sloveni ai fini del calcolo sono stati raddoppiati per definire il numero degli IC con 500 alunni);
  2. b) nella seconda, il numero delle istituzioni scolastiche autonome del primo ciclo attualmente funzionanti;
  3. c) nella terza, il numero ideale di istituti comprensivi (sia di 1000 che 500 alunni) istituibili sulla base degli alunni sopra riportati;
  4. d) nella quarta, la differenza (in positivo e in negativo) tra il numero attuale degli istituti e quello ottimale in applicazione della norma;
  5. e) nella quinta, la differenza in percentuale.

Si invitano pertanto le SS.LL,. a richiamare l’attenzione dei competenti organi Regionali per la sollecita definizione del dimensionamento delle rete scolastica, facendo presente che sono possibili limitate deroghe al numero complessivo degli alunni per istituto comprensivo qualora i piani di dimensionamento realizzino il numero ideale di istituti comprensivi riportati nella tabella allegata.

IL DIRETTORE GENERALE

f.to- Luciano Chiappetta ”

 

A cosa serve

All'interno dell'Istituto Comprensivo viene erogato il servizio educativo della Scuola dell'Infanzia ed il servizio del Primo Ciclo di Istruzione.

Il primo ciclo di istruzione è costituito dalla scuola primaria, della durata di 5 anni, e dalla scuola secondaria di primo grado, della durata di 3 anni. La frequenza di questi percorsi è obbligatoria per tutti i bambini italiani e stranieri.

La riforma del primo ciclo ha avuto inizio, a seguito del D.Lgs. 59/2004, con l’a.s. 2004-2005. Tra gli elementi innovativi introdotti va ricordata la previsione di apprendimento di una seconda lingua dell’UE nella scuola secondaria di primo grado. Il percorso si conclude con un esame di Stato che dà titolo all’accesso al secondo ciclo (art.4 D.Lgs. 59/2004, D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 62).

In base all’art. 3 del D.P.R. n. 89/2009, l'istituzione e il funzionamento di scuole statali del primo ciclo è affidata a collaborazioni tra l’amministrazione scolastica e i comuni interessati, anche riuniti in consorzi.

Come si accede

La domanda di iscrizione alla Scuola dell'Infanzia avviene attraverso modelli cartacei forniti dall'Istituto.

La domanda di iscrizione alla Scuola Primaria ed alla Scuola Secondaria di Primo Grado avviene online nei tempi e modi previsti dalla normativa vigente.

Struttura responsabile dell'indirizzo di studio
Luoghi in cui viene erogato l'indirizzo di studio
  • indirizzo

    VIA ROMA 61, 53100 SIENA (SI)

  • CAP

    53100

  • Orari

    ORARIO DELLA SEGRETERIA

    Mattina: dal lunedì al venerdì dalle ore 11.00 alle ore 12.30

    Pomeriggio: lunedì dalle ore 14.30 alle ore 17.00.

    Si ricorda che durante i periodi di sospensione delle attività didattiche  Si ricorda che durante i periodi di sospensione delle attività didattiche la segreteria sarà aperta esclusivamente in orario antimeridiano.